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Messaggio di avviso

Torna l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che per ragioni di semplificazione era stato abolito dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 e che oggi è stato reintrodotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.
L'esonero riguardava nello specifico tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre, nonché le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.
L'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e della correlata licenza fiscale permaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.
Oggi la situazione è nuovamente cambiata: l'obbligo di denuncia fiscale è stato reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a partire dal 30 giugno 2019.
Le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.

I soggetti che hanno iniziato a operare dalla data della rimozione degli obblighi e quella della loro reintroduzione (ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), devono pertanto procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa
(scarica il Modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie) pubblicato dall'Agenzia delle Dogane con Nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU,


COSA E' ACCADUTO DAL 29 AGOSTO 2017 AL 29 GIUGNO 2019
In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l'art. 29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995 era stato oggetto di modifica ad opera dell'articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Chiarimenti sull'applicazione di tale disposizione erano giunti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 9 ottobre 2017, Prot. RU113015 (testo anche diffuso dal Ministero dello sviluppo economico con la risoluzione n. 493365 del 6 novembre 2017).
La disposizione prevedeva l'esclusione dall'obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane per gli esercizi pubblici, per quelli di intrattenimento pubblico e per gli esercizi ricettivi.
La vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita, nonché gli esercizi di somministrazione di alcolici, erano stati oggetto delle misure di semplificazione previste dal D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), che disponeva l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/95. Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla Legge 124/2017, tale comunicazione preventiva non assumeva più alcun valore giuridico a fini tributari.
Va evidenziato che la disciplina delle accise conosce una nozione omnicomprensiva di esercizi di vendita di prodotti alcolici soggetti ad imposta, all’interno della quale gli esercenti la vendita al minuto si differenziano, per la particolare regolamentazione tributaria ad essi riservata, dagli esercenti la vendita all’ingrosso.
Per quanto qui interessa, la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadevano quegli esercizi di vendita che nel modificato art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/95 costituivano eccezione al generale obbligo di denuncia.
Sulla base di tale criterio, non era più soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.
I soggetti economici coinvolti, oltre che fruire della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, erano stati anche esonerati dal rilascio della licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane, che manteneva i poteri di effettuare interventi e controlli.
In particolare, non erano più soggetti alla denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 1995:
• gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero quelli annessi, ad esempio ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
• la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
• gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
• gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
• la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.
L'Agenzia delle Dogane, per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, aveva precisato che doveva ritenersi esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.
Restava l'obbligo di denuncia all'Agenzia delle Dogane per chi vendeva all'ingrosso o gestiva depositi a scopo di vendita.

 

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