Contenuto principale

Messaggio di avviso

Cittadinanza per filiazione (ius sanguinis)

E' cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se riconosciuto dopo la nascita, se minorenne. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Gli stranieri discendenti da avo italiano emigrato possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato, se residenti all'estero, o all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Residenza.

E' necessario presentare istanza all'ufficiale di stato civile previo appuntamento, contattando l'Ufficio di Stato Civile al numero 0248694607/611 oppure via mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Documenti necessari: 

  • modulo di istanza
  • marca da bollo da 16 euro
  • certificato di mancata naturalizzazione straniera degli ascendenti fino all'avo prima della nascita della generazione successiva
  • estratti di nascita e di matrimonio tradotti e legalizzati di tutti gli avi

Riferimenti di legge:

Acquisto della cittadinanza al compimento dei 18 anni di età

I cittadini stranieri possono richiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni se ricorrono entrambe queste condizioni:

  • sono nati in Italia
  • abbiano risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età

E' necessario presentare istanza all'ufficiale di stato civile previo appuntamento, contattando l'Ufficio di Stato Civile al numero 0248694607/611 oppure via mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Riferimenti normativi:

Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4

Cittadinanza per decreto del Ministero dell'Interno

Per matrimonio con cittadino/a italiano/a, residenza o adozione

Possono richiedere la cittadinanza italiana gli stranieri che hanno maturato:

  • tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente
  • quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea
  • dieci anni per gli stranieri non comunitari
  • cinque anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne
  • cinque anni di residenza legale successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico.
  • due anni di residenza legale dopo il matrimonio se residente in Italia
  • tre anni dopo il matrimonio se residente all'estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)

Il matrimonio deve essere valido e deve sussistere il vincolo coniugale fino al giuramento; inoltre non devono esserci sentenze previste dall'art.6 della Legge 91/1992.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza

La domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo.

Il Decreto viene notificato da parte del Messo Comunale entro 30 giorni dalla ricezione. L'interessato sarà contattato per fissare la data del giuramento, che deve avvenire entro 180 giorni dalla data di notifica.

Sarà necessario presentare all'Ufficiale di Stato Civile gli atti di nascita e di matrimonio esteri, tradotti e legalizzati, delle persone che diventeranno italiane a seguito del giuramento (quindi anche dei figli minorenni conviventi).

Riferimenti normativi:

Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5,6,7,8,9

Circolare ministeriale 11/11/1992, n. 601

 

Altri casi di concessione della cittadinanza Italiana:

Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (ius soli)

Acquista la cittadinanza italiana:

Concessione della cittadinanza per meriti speciali

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L'avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

Riconoscimento della cittadinanza in base a leggi speciali

Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.