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Messaggio di avviso

Quando si verifica un lutto, è obbligatorio dichiarare la morte al Comune dove si è verificato l'evento presentando la dichiarazione di morte entro 24 ore dal decesso.

E' prassi delegare ad un'agenzia funebre il disbrigo delle pratiche relative al decesso.

La dichiarazione di morte deve essere presentata da un'impresa funebre appositamente incaricata, da un parente, da un congiunto o da una persona delegata.

Se il decesso avviene in casa, i familiari devono chiamare il medico curante o il medico di continuità assistenziale. E' prassi che l'impresa funebre contatti il medico necroscopo, appositamente nominato dalla ASSL, per verificare la causa del decesso e preparare il relativo certificato da presentare agli uffici comunali con la dichiarazione (scheda ISTAT). In alternativa sarà necessario contattare il Comune per chiedere di contattare il medico necroscopo.

La dichiarazione di morte deve essere presentata da un'impresa funebre appositamente incaricata, da un parente, da un congiunto o da una persona delegata. Dovrà essere corredata da:

  • l'avviso di morte compilato dal medico
  • la scheda ISTAT compilata dal medico
  • l'accertamento di decesso compilato dal medico.

Se il decesso avviene in ospedale o in una struttura, la direzione sanitaria produce la documentazione necessaria a redigere la dichiarazione di morte ed a rilasciare le relative autorizzazioni o nulla osta.  (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 72, com. 3).

Nei casi di morte violenta, per strada o in luoghi pubblici o di persone che vivendo sole sono ritrovate cadavere, o in ipotesi di reato occorre chiamare il 112 per avvisare l’Autorità Giudiziaria. Quest'ultima, dopo gli accertamenti di legge, darà disposizione per rimuovere la salma e rilascerà il nulla osta alla sepoltura.

Se il decesso avviene all'estero, i congiunti devono comunicare immediatamente il decesso al Consolato Generale o all'Ambasciata Italiana per ottenere il nullaosta del rimpatrio della salma. I congiunti possono contattare anche un'associazione o un'impresa funebre del Comune dove si intende trasportare la salma per ricevere consulenza sulle pratiche da svolgere in Italia e sull'eventuale trasporto per il rimpatrio della salma (via aerea, per mezzo di auto funebre, via mare). L'impresa di fiducia può indicare un'impresa funebre locale che opera sul posto.

Cimitero

Per le pratiche cimiteriali contattare direttamente il cimitero.

Cremazione

La cremazione è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile per i decessi che avvengono sul territorio di Cesano Boscone.

Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, il parente del defunto può scegliere la destinazione delle ceneri.

E' possibile chiedere la cremazione di un proprio caro se:

  • la volontà è stata espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
    • manifestazione in vita della volontà dichiarata in una disposizione testamentaria (cioè volontà espressa, in vita, dal defunto, in uno scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio c.d. “testamento olografo”, oppure in un testamento pubblico oppure in un testamento segreto);
    • iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati;
  • mediante processo verbale in assenza dei punti precedenti occorre una manifestazione di volontà da parte del coniuge (o del partner in caso di unione civile). In mancanza di queste figure, del parente più prossimo entro il 6° grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta dei parenti di pari grado. Tale manifestazione è resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile, che redige e sottoscrive il relativo processo verbale, previa identificazione dei dichiaranti tramite idoneo documento d’identità, in corso di validità. Il processo verbale può essere reso nel Comune di residenza in vita o di decesso del defunto o nel Comune di residenza del dichiarante. E' necessaria una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul processo verbale.

Affidamento o dispersione delle ceneri

L’affidamento delle ceneri a un familiare del defunto dell’urna cineraria da custodire presso la propria abitazione (luogo di residenza legale) può avvenire quando vi sia stata espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili) o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, servirà la maggioranza assoluta di essi.
Per ottenere l’affidamento delle ceneri occorre l’autorizzazione del Comune in cui è avvenuto il decesso oppure, in caso di ceneri già tumulate, del Comune in cui è tumulato il defunto.
Qualora le ceneri siano affidate ad un familiare e l’affidatario volesse rinunciare all’affido, lo stesso potrà gestire le relative pratiche presso l'ufficio Stato Civile, per definire la nuova destinazione delle ceneri.
Nel caso di decesso dell’affidatario gli aventi titolo dovranno definire la nuova destinazione delle ceneri.

Le ceneri possono essere disperse in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri oppure in natura (per esempio in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti) o in aree private all’aperto, con il consenso del proprietario. E’ vietata nei centri abitati.

La dispersione è consentita nel rispetto della volontà del defunto, che può essere manifestata nei seguenti modi:

  • manifestazione in vita della volontà dichiarata in una disposizione testamentaria (cioè volontà espressa, in vita, dal defunto, in uno scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio c.d. “testamento olografo”, oppure in un testamento pubblico oppure in un testamento segreto)
  • iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati
  • in assenza dei punti 1) e 2) la volontà del defunto può essere espressa dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili). In mancanza di queste figure, dal parente più prossimo entro il 6° grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado. Tale manifestazione è resa mediante lo stesso processo verbale con cui si richiede la cremazione o, se in presenza di una manifestazione di volontà del defunto alla cremazione, con un processo verbale ad hoc su cui si dovrà apporre la marca da bollo da 16 euro.

L’incaricato della dispersione può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge (o del soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili), di un altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, del rappresentante legale dell’Associazione di Cremazione alla quale il defunto era eventualmente iscritto.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso oppure, in caso di ceneri già tumulate, dal Comune in cui è tumulato il defunto.

 

Costi:

  • per la pratica di trasporto sarà necessario portare 2 marche da bollo da 16 euro e corrispondere i diritti funebri pari a € 35,00 da pagare con bancomat/carta di credito presso l'ufficio di stato civile
  • per la pratica di cremazione sarà necessario portare 2 marche da bollo da 16 euro
  • per la pratica di affidamento ceneri sarà necessario portare un'ulteriore marca da bollo da 16 euro

 

Per ogni ulteriore informazione telefonare il numero 02 48694607 dalle 11.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.