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Messaggio di avviso

Con la legge 162/2014, è entrata in vigore dall'11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere alla separazione consensuale e allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Chi può farlo

I cittadini residenti a Cesano Boscone e coloro che si sono sposati nel comune di Cesano Boscone, che desiderino separarsi o divorziare consensualmente, che non abbiano figli minori o economicamente non autosufficienti o portatori di handicap o incapaci e che non vogliano stipulare accordi di tipo patrimoniale.

Pertanto NON è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. in presenza di figli minori della coppia
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

Come fare

Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione. Tale modello, debitamente sottoscritto e completo degli allegati indicati, deve essere consegnato per la protocollazione allo sportello Risparmia Tempo prendendo appuntamento.

L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti per procedere alla stesura del primo atto.

La data del secondo atto, necessario per il completamento della procedura e per la validità della separazione / scioglimento / cessazione degli effetti civili, sarà concordata con gli interessati al momento della stesura del primo atto. L’intervallo tra il primo e il secondo atto non potrà essere inferiore ai 30 giorni.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

L'ufficiale dello Stato Civile riscuoterà, al momento della stesura del primo atto, la somma di 16 euro quale diritto fisso stabilito dall'ente per il servizio.

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.