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Messaggio di avviso

La legge 27/12/2019 n.160 -legge di bilancio 2020 -  agli articoli da 738 a 783 istituisce la “nuova” IMU, che raggruppa la TASI e IMU precedente.
Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli.
L’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze non sono soggette all’imposta.

Modalita' di pagamento e scadenze

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, presso gli sportelli di banche e poste, senza alcun costo aggiuntivo, oppure on line tramite home banking.

Le scadenze per l’anno 2022 sono stabilite per il 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo). E’ possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Non è dovuto il pagamento se l’importo annuo della tassa è inferiore a € 12,00.

Si evidenzia che l'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) e il D.L. 104 del 14/08/2020, hanno previsto l’esenzione dal versamento dell’I.M.U. per l’anno 2020 per i proprietari degli immobili di categoria D/2 e D/3  a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Inoltre, l'art. 9 del D.L. 137 del 28/10/2020 (Decreto Ristori) e l'art. 5 del D.L. 149 del 9/11/2020 (Decreto Ristori bis) hanno stabilito l'esenzione dalla seconda rata I.M.U. 2020 per i proprietari degli immobili (e delle relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'all. 1 e all. 2 dei rispettivi decreti, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


Per informazioni e per richiedere l'invio dei modelli F24 precompilati, scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per sanare eventuali errori nei precedenti versamenti è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Dichiarazione IMU

Chi deve compilarla: inviare la dichiarazione IMU è obbligatorio nei casi in cui si siano verificate variazioni di dati ed elementi che influiscono sul calcolo dell'imposta dovuta e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta (comodato d’uso gratuito, esenzioni CoViD-19, dichiarazioni di inagibilità, locazione finanziaria, riunione di usufrutto…).

Come: da quest’anno il cittadino può presentarla telematicamente all’Agenzia delle Entrate. È sempre valido l’invio via PEC o raccomandata all’Ufficio Tributi del Comune o la consegna presso lo sportello in via Vespucci, 5.

Quando: Eccezionalmente per quest’anno la scadenza dell’invio delle dichiarazioni relative all’anno 2021 è posticipata al 31/12/2022. La scadenza dell’invio delle dichiarazioni relative all’anno 2022 è fissata al 30/06/2023.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

 


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Immobili ad uso abitativo concessi in locazione

A) Regime previsto dall'accordo locale archive CLICCA QUI (3.60 MB) per scaricare i documenti dell'accordo locale


Agevolazioni fiscali per i contratti di locazione a canone concordato

VANTAGGI PER IL PROPRIETARIO

IMU: L'aliquota IMU da applicare  agli immobili assoggettati a canone concordato è nel comune di Cesano Boscone pari al 7,6 per  mille (contro l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille).
Inoltre, la legge finanziaria ha previsto un'ulteriore riduzione del 25% sul tributo calcolato.
A titolo  esemplificativo, un appartamento con una rendita catastale pari a 600 euro, se affittato a canone concordato, pagherà la seguente IMU annua:
(600*168*0,0076)*0,75=euro 575
Lo  stesso immobile affittato con contratto non agevolato pagherà:
(600*168*0,0009)=euro 907 (risparmio annuo euro 332)
Lo  stesso immobile tenuto sfitto per oltre due anni arriverà a pagare:
(600*168*0,0106)=euro 1.068 (risparmio annuo euro 493

B) Locazione ex Legge 431/1998 pdf CLICCA QUI (128 KB) per scaricare modulo dichiarazione requisiti

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito

L’ art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015), prevede la riduzione della base imponibile dell’I.M.U. del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero genitore/ figlio (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale.

La stessa norma prevede, come altre condizioni necessarie, per poter beneficiare della predetta riduzione che:
- il contratto di comodato d’uso sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante deve presentare la dichiarazione I.M.U. nei termini di legge.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per maggiori approfondimenti si veda la pdf Risoluzione M.E.F. n. 1/DF del 17.02.2016 (328 KB) .