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Messaggio di avviso

Responsabile del procedimento : Massimo Spadaro

Cos'è

Dopo la notifica dell'avviso di accertamento (entrate tributarie) o dell'avviso di pagamento (entrate extra-tributarie) il contribuente può proporre ricorso amministrativo all'ente impositore, tramite richiesta di riesame in autotutela, qualora ritenga che gli addebiti contestati siano totalmente o parzialmente non dovuti.
L'ufficio entrate, ricevuta la richiesta, emetterà un provvedimento di accoglimento (annullamento dell'atto); accoglimento parziale (rettifica dell'atto) o di rigetto motivato che verrà notificato al contribuente.

A chi è destinato

L’intestatario dell'accertamento o dell'avviso di pagamento oppure un erede legittimo.

Come si richiede

Compilazione e protocollazione della pdf richiesta (438 KB)

Tempi

Entro 30 gg dal ricevimento dell’avviso di accertamento.
Tale richiesta non sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso avverso l’avviso ricevuto.
L’Ente è tenuto a rispondere entro i termini per proporre l’eventuale ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato.

Spese a carico dell'utente

Nessuna

Dove rivolgersi

La richiesta può essere:
1) consegnata e protocollata presso gli Sportelli Risparmia Tempo:
a) in via Vespucci n. 5: lunedì - mercoledì - venerdì 8.30-12.30
b) c/o il centro commerciale Auchan: martedì e giovedì 14.30-19.30, sabato 10.00-13.00
2) inviata tramite raccomandata A/R a: Comune di Cesano Boscone - Settore Entrate - Via Mons. Pogliani n. 3, 20090 Cesano Boscone
3) inviata via fax al numero: 02/48694624

Documenti da presentare

  pdf Richiesta di riesame in autotutela (438 KB) , copia di un documento di identità e del codice fiscale, documenti comprovanti la supposta erronea pretesa del pagamento dei tributi contestati.

Riferimenti legislativi (Normativa)

Regolamento che disciplina l'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali (deliberazione C.C. 19/1999 e ss.mm.)
Regolamento generale delle entrate (deliberazione C.C. 5/2015 e ss.mm.)