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Messaggio di avviso

Responsabile del procedimento : Massimo Spadaro

Cos'è

Dopo la notifica della cartella esattoriale il contribuente può proporre ricorso amministrativo all'ente impositore, tramite istanza di sgravio totale o parziale della cartella, qualora ritenga che gli addebiti contestati siano totalmente o parzialmente non dovuti.
L'ufficio Entrate, ricevuta la richiesta di sgravio, emetterà un provvedimento di accoglimento o di rigetto motivato che verrà notificato al contribuente ed al concessionario.
In caso di erronea pretesa del pagamento dei tributi contestati in cartella esattoriale, il provvedimento (sgravio) emesso determina l'annullamento in tutto o in parte del contenuto della cartella stessa.
Si precisa che, qualora venga emesso un provvedimento di sgravio parziale, il concessionario non provvederà a notificare una nuova cartella esattoriale per il residuo carico già iscritto a ruolo ed il contribuente sarà tenuto a pagare la restante parte della cartella.

Chi può richiederlo

L'intestatario della cartella esattoriale oppure un erede legittimo.

Come si richiede

Compilazione e protocollazione della richiesta

Tempi

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione rilasciata

Provvedimento di sgravio totale o parziale della cartella esattoriale o lettera di rigetto.

Spese a carico dell'utente

Nessuna

Dove rivolgersi

La richiesta può essere:
1) consegnata e protocollata presso gli Sportelli Risparmia Tempo:
a) in via Vespucci n. 5: lunedì - mercoledì - venerdì 8.30-12.30
b) c/o il centro commerciale Auchan: martedì e giovedì 14.30-19.30, sabato 10.00-13.00
2) inviata tramite raccomandata A/R a: Comune di Cesano Boscone - Settore Entrate - Via Mons. Pogliani n. 3, 20090 Cesano Boscone
3) inviata via fax al numero: 02/48694624

Documenti da presentare

Richiesta di sgravio motivata, copia della cartella esattoriale ricevuta, copia di un documento di identità e del codice fiscale, documenti comprovanti la supposta erronea pretesa del pagamento dei tributi contestati.

Riferimenti legislativi (Normativa)

Regolamento che disciplina l'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali (deliberazione C.C. 19/1999 e ss.mm.)

NOTE Dopo la notifica della cartella esattoriale, il contribuente può proporre ricorso amministrativo all'Ente impositore, chiedendo lo sgravio totale o parziale della cartella, quando ritiene che gli addebiti contestati siano totalmente o parzialmente non dovuti. Per quanto riguarda le richieste di sgravio l'Ufficio Tributi è tenuto a emettere un provvedimento di accoglimento o di rigetto motivato, che va notificato al contribuente e al concessionario. In caso di erronea pretesa del pagamento dei tributi contestati in cartella esattoriale, il provvedimento (sgravio) emesso determina l'annullamento in tutto o in parte del contenuto della cartella stessa. Si precisa che, qualora venga emesso un provvedimento di sgravio parziale, il concessionario non provvederà a notificare una nuova cartella esattoriale per il residuo carico già iscritto a ruolo ed il contribuente sarà tenuto a pagare la restante parte della cartella.
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