Categoria del servizio
A chi è rivolto
Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli. L’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze non sono soggette all’imposta. Si evidenzia che l'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) e il D.L. 104 del 14/08/2020, hanno previsto l’esenzione dal versamento dell’I.M.U. per l’anno 2020 per i proprietari degli immobili di categoria D/2 e D/3 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Inoltre, l'art. 9 del D.L. 137 del 28/10/2020 (Decreto Ristori) e l'art. 5 del D.L. 149 del 9/11/2020 (Decreto Ristori bis) hanno stabilito l'esenzione dalla seconda rata I.M.U. 2020 per i proprietari degli immobili (e delle relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'all. 1 e all. 2 dei rispettivi decreti, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato Regime previsto dall'accordo locale archiveCLICCA QUI (3.60 MB) per scaricare i documenti dell'accordo locale Vantaggi per il proprietario IMU: L'aliquota IMU da applicare agli immobili assoggettati a canone concordato è nel comune di Cesano Boscone pari al 7,6 per mille (contro l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille).Inoltre, la legge finanziaria ha previsto un'ulteriore riduzione del 25% sul tributo calcolato.A titolo esemplificativo, un appartamento con una rendita catastale pari a 600 euro, se affittato a canone concordato, pagherà la seguente IMU annua:(600*168*0,0076)*0,75=euro 575Lo stesso immobile affittato con contratto non agevolato pagherà:(600*168*0,0009)=euro 907 (risparmio annuo euro 332)Lo stesso immobile tenuto sfitto per oltre due anni arriverà a pagare:(600*168*0,0106)=euro 1.068 (risparmio annuo euro 493) Immobili concessi in comodato d'uso gratuito L’ art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015), prevede la riduzione della base imponibile dell’I.M.U. del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero genitore/ figlio (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede, come altre condizioni necessarie, per poter beneficiare della predetta riduzione che: il contratto di comodato d’uso sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il comodante deve presentare la dichiarazione I.M.U. nei termini di legge. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per maggiori approfondimenti si veda la pdfRisoluzione M.E.F. n. 1/DF del 17.02.2016 (328 KB) .
Inoltre, la legge finanziaria ha previsto un'ulteriore riduzione del 25% sul tributo calcolato.
A titolo esemplificativo, un appartamento con una rendita catastale pari a 600 euro, se affittato a canone concordato, pagherà la seguente IMU annua:
(600*168*0,0076)*0,75=euro 575
Lo stesso immobile affittato con contratto non agevolato pagherà:
(600*168*0,0009)=euro 907 (risparmio annuo euro 332)
Lo stesso immobile tenuto sfitto per oltre due anni arriverà a pagare:
(600*168*0,0106)=euro 1.068 (risparmio annuo euro 493)
- il contratto di comodato d’uso sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante deve presentare la dichiarazione I.M.U. nei termini di legge.
Come fare
Il versamento deve essere effettuato con modello F24, presso gli sportelli di banche e poste, senza alcun costo aggiuntivo, oppure on line tramite home banking. Per informazioni e per richiedere l'invio dei modelli F24 precompilati, scrivere a: IMU@comune.cesano-boscone.mi.itPer sanare eventuali errori nei precedenti versamenti è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.
Per sanare eventuali errori nei precedenti versamenti è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.
Cosa serve
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio.
Cosa si ottiene
Pagamento dell'IMU.
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Costi
Documenti collegati
Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2025, 15:23