Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

  • Servizio attivo

Come pagare la tassa sul possesso di beni immobili.

Descrizione

La legge 27/12/2019 n.160 -legge di bilancio 2020 -  agli articoli da 738 a 783 istituisce la “nuova” IMU, che raggruppa la TASI e IMU precedente.

A chi è rivolto

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli.   L’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze non sono soggette all’imposta.   Si evidenzia che l'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) e il D.L. 104 del 14/08/2020, hanno previsto l’esenzione dal versamento dell’I.M.U. per l’anno 2020 per i proprietari degli immobili di categoria D/2 e D/3  a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Inoltre, l'art. 9 del D.L. 137 del 28/10/2020 (Decreto Ristori) e l'art. 5 del D.L. 149 del 9/11/2020 (Decreto Ristori bis) hanno stabilito l'esenzione dalla seconda rata I.M.U. 2020 per i proprietari degli immobili (e delle relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'all. 1 e all. 2 dei rispettivi decreti, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.   Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato   Regime previsto dall'accordo locale  archiveCLICCA QUI (3.60 MB) per scaricare i documenti dell'accordo locale   Vantaggi per il proprietario   IMU: L'aliquota IMU da applicare  agli immobili assoggettati a canone concordato è nel comune di Cesano Boscone pari al 7,6 per  mille (contro l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille).Inoltre, la legge finanziaria ha previsto un'ulteriore riduzione del 25% sul tributo calcolato.A titolo  esemplificativo, un appartamento con una rendita catastale pari a 600 euro, se affittato a canone concordato, pagherà la seguente IMU annua:(600*168*0,0076)*0,75=euro 575Lo  stesso immobile affittato con contratto non agevolato pagherà:(600*168*0,0009)=euro 907 (risparmio annuo euro 332)Lo  stesso immobile tenuto sfitto per oltre due anni arriverà a pagare:(600*168*0,0106)=euro 1.068 (risparmio annuo euro 493)   Immobili concessi in comodato d'uso gratuito   L’ art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015), prevede la riduzione della base imponibile dell’I.M.U. del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero genitore/ figlio (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede, come altre condizioni necessarie, per poter beneficiare della predetta riduzione che: il contratto di comodato d’uso sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il comodante deve presentare la dichiarazione I.M.U. nei termini di legge. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.   Per maggiori approfondimenti si veda la  pdfRisoluzione M.E.F. n. 1/DF del 17.02.2016 (328 KB) .

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli.
 
L’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze non sono soggette all’imposta.
 
Si evidenzia che l'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) e il D.L. 104 del 14/08/2020, hanno previsto l’esenzione dal versamento dell’I.M.U. per l’anno 2020 per i proprietari degli immobili di categoria D/2 e D/3  a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Inoltre, l'art. 9 del D.L. 137 del 28/10/2020 (Decreto Ristori) e l'art. 5 del D.L. 149 del 9/11/2020 (Decreto Ristori bis) hanno stabilito l'esenzione dalla seconda rata I.M.U. 2020 per i proprietari degli immobili (e delle relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'all. 1 e all. 2 dei rispettivi decreti, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
 
Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato
 
Regime previsto dall'accordo locale  archiveCLICCA QUI (3.60 MB) per scaricare i documenti dell'accordo locale
 
Vantaggi per il proprietario
 
IMU: L'aliquota IMU da applicare  agli immobili assoggettati a canone concordato è nel comune di Cesano Boscone pari al 7,6 per  mille (contro l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille).
Inoltre, la legge finanziaria ha previsto un'ulteriore riduzione del 25% sul tributo calcolato.
A titolo  esemplificativo, un appartamento con una rendita catastale pari a 600 euro, se affittato a canone concordato, pagherà la seguente IMU annua:
(600*168*0,0076)*0,75=euro 575
Lo  stesso immobile affittato con contratto non agevolato pagherà:
(600*168*0,0009)=euro 907 (risparmio annuo euro 332)
Lo  stesso immobile tenuto sfitto per oltre due anni arriverà a pagare:
(600*168*0,0106)=euro 1.068 (risparmio annuo euro 493)
 
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito
 
L’ art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015), prevede la riduzione della base imponibile dell’I.M.U. del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero genitore/ figlio (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale.
La stessa norma prevede, come altre condizioni necessarie, per poter beneficiare della predetta riduzione che:
  • il contratto di comodato d’uso sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione I.M.U. nei termini di legge.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 
Per maggiori approfondimenti si veda la  pdfRisoluzione M.E.F. n. 1/DF del 17.02.2016 (328 KB) .

Come fare

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, presso gli sportelli di banche e poste, senza alcun costo aggiuntivo, oppure on line tramite home banking.   Per informazioni e per richiedere l'invio dei modelli F24 precompilati, scrivere a: IMU@comune.cesano-boscone.mi.itPer sanare eventuali errori nei precedenti versamenti è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, presso gli sportelli di banche e poste, senza alcun costo aggiuntivo, oppure on line tramite home banking.
 
Per informazioni e per richiedere l'invio dei modelli F24 precompilati, scrivere a: IMU@comune.cesano-boscone.mi.it
Per sanare eventuali errori nei precedenti versamenti è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Cosa serve

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio.

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Cosa si ottiene

Pagamento dell'IMU.

Pagamento dell'IMU.
Tempi e scadenze

Le scadenze per l’anno 2024 sono stabilite per il 17 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo). E’ possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno.Non è dovuto il pagamento se l’importo annuo della tassa è inferiore a € 12,00.   Dichiarazione IMU Eccezionalmente per quest’anno la scadenza dell’invio delle dichiarazioni relative all’anno 2021 è posticipata al 31/12/2022. La scadenza dell’invio delle dichiarazioni relative all’anno 2022 è fissata al 30/06/2023.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Documenti collegati

Accordo locale 2022
Altri documenti pubblici

Cartella contenente documenti si informativi che compilabili per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato

Approvazione delle aliquote relative all’imu in vigore dall’anno 2024
Atti amministrativi

La seguente delibera riguarda l'approvazione delle aliquote relative all'IMU in vigore dal 2024.

Risoluzione M.E.F. n. 1/DF del 17.02.2016
Altri documenti pubblici

Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di c

Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2025, 15:23