Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un versamento non dovuto al comune di Cesano Boscone può presentare, entro i termini di legge previsti dalla normativa vigente a seconda del tributo/entrata patrimoniale, istanza di rimborso. L'ufficio Entrate, ricevuta la richiesta, emetterà un provvedimento di accoglimento (liquidazione e restituzione della somma con gli interessi maturati) o di rigetto motivato che verrà notificato al contribuente.
Dopo la notifica della cartella esattoriale il contribuente può proporre ricorso amministrativo all'ente impositore, tramite istanza di sgravio totale o parziale della cartella, qualora ritenga che gli addebiti contestati siano totalmente o parzialmente non dovuti.
L'ufficio Entrate, ricevuta la richiesta di sgravio, emetterà un provvedimento di accoglimento o di rigetto motivato che verrà notificato al contribuente ed al concessionario.
In caso di erronea pretesa del pagamento dei tributi contestati in cartella esattoriale, il provvedimento (sgravio) emesso determina l'annullamento in tutto o in parte del contenuto della cartella stessa.
Si precisa che, qualora venga emesso un provvedimento di sgravio parziale, il concessionario non provvederà a notificare una nuova cartella esattoriale per il residuo carico già iscritto a ruolo ed il contribuente sarà tenuto a pagare la restante parte della cartella.