La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone:
- maggiorenni,
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
- residenti nel Comune di Cesano Boscone,
- coabitanti e
- iscritte sul medesimo stato di famiglia
- non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone,
- non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione
Per effettuare la dichiarazione è necessario prendere appuntamento all'ufficio anagrafe chiamando il numero 02.48694.603/608/610 o scrivendo una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
All'appuntamento sarà sufficiente presentarsi muniti di documenti di identità. Successivamente sarà effettuato un accertamento per la verifica dei requisiti di coabitazione.
La convivenza di fatto è certificabile.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art.1 comma 50 e seguenti). Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula.
Diritti dei conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
- diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46)
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Riferimenti normativi: